Per rinnovare l'iscrizione al 2° e 3° anno

La segreteria studenti invierà a ogni immatricolato, ogni anno, a chiusura della sessione estiva, il modulo di rinnovo per l’annualità successiva. Basterà compilarlo, firmalo e inviarlo completo della ricevuta di pagamento della prima rata all’indirizzo email amministrazione@istitutoarmandocurcio.it

Al momento dell’immatricolazione al 1° anno è possibile effettuare un’iscrizione con valenza triennale. In questo caso non sarà necessario, alla fine di ogni anno accademico, procedere con il rinnovo automatico, con le condizioni sottoscritte al 1° anno.

il percorso universitario

Reiscrizione

Studenti fuori corso

Lo studente che al termine del periodo di studi triennale non abbia completato il percorso didattico previsto dal Piano di Studi è considerato fuori corso secondo la seguente casistica:

Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente le tasse da applicare agli studenti fuori corso in rapporto alla loro posizione.

La reinscrizione non sarà accolta se lo studente non è in regola con le iscrizioni e con il versamento delle tasse dovute per gli anni precedenti.

In caso di mancata iscrizione a uno o più anni accademici, lo studente, nel caso in cui volesse procedere alla reiscrizione,  è tenuto a chiedere la ricognizione della sua condizione di studente. Per tale pratica è richiesto il versamento di una cifra corrispondente alle tasse di iscrizione per ciascun anno di mancata iscrizione. 

Trasferimenti

I trasferimenti richiesti dallo studente sono regolati dalla normativa universitaria vigente in materia.

Trasferimenti interni alle sedi dell’Istituto

Trasferimenti a un’altra Scuola o Università

Trasferimenti interni alle sedi dell’Istituto

Trasferimenti a un’altra Scuola o Università

Decadenza della condizione di studente

La qualifica di “studente” è riservata agli iscritti al Corso di studi superiori che siano in regola con le procedure amministrative.

Gli studenti decadono dalla condizione di studente se:

Il termine di decadenza non si applica nei confronti degli studenti in difetto della sola prova finale.

Con la decadenza, lo studente perde il diritto al trasferimento, passaggi o ad altri provvedimenti didattici; può tuttavia ottenere il rilascio della certificazione relativa alla carriera scolastica svolta, con la precisazione dell’avvenuta decadenza.

Lo studente decaduto che intende riprendere gli studi deve comportarsi alla stessa stregua dello studente che si immatricola (obblighi di iscrizione e pagamento delle tasse).

Sospensione per studi all’estero

L’Istituto favorisce lo scambio di studenti con l’estero e lo studio all’estero dei nostri studenti.

L’interscambio tra studenti avviene nell’ambito degli accordi bilaterali previsti dal Programma Erasmus+, ma anche al di fuori dello stesso.

Nel caso in cui lo studente intenda frequentare, per uno o più anni accademici, corsi di studio presso università o istituzioni didattiche all’estero, può richiedere la sospensione per tale periodo, senza che ciò comporti la decadenza della carriera didattica e dei crediti acquisiti.

Le attività svolte all’estero devono essere documentatee sonoriconosciute valide ai fini della carriera scolastica, purché coerenti con le norme didattiche applicate in base al Decreto 38/2002.

Le modalità per il riconoscimento sono definite dal Comitato Direttivo.

La sospensione non può durare più di otto anni accademici.

Sospensione per studi all’estero

Lo studente, in base alle norme vigenti, può rinunciare al proseguimento degli studi manifestando la propria volontà con un atto scritto.

La rinuncia è irrevocabilee la carriera precedenteviene annullata.

Per presentare la domanda di rinuncia, lo studente deve:

Lo studente non ha alcun diritto alla restituzione delle tasse scolastiche versate.
Qualora la richiesta di rinuncia non sia motivata da impedimenti oggettivi alla frequenza del corso, l’Istituto ha il diritto di richiedere l’intero ammontare delle tasse e dei contributi previsti per l’anno di iscrizione.

La rinuncia agli studi non esclude la possibilità di ottenere una nuova immatricolazione allo stesso corso di studi e, secondo i criteri stabiliti dal Comitato Direttivo, possono essere eventualmente riconosciuti i CFU acquisiti nel precedente periodo di studi